Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la
pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto
elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.
Se la condanna
colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di
eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non
superiore a dieci.
Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.
Resta
sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice
penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo
unico.